LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 70
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 46, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. La spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, e lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per la quota indicata per ciascuno degli anni predetti, dall' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 51, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 4.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
6. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata, per lire 1.000 milioni dall' articolo 47, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per lire 500 milioni dall' articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.