Art. 63
Revisione del programma speciale
attuato ai sensi del Regolamento( CEE ) n. 2617/ 80
del Consiglio
(programmi 1.5.2., 1.5.4., 3.2.1., 3.2.4. e 3.3.1.)
1. In relazione alla revisione dello scadenzario finanziario del programma speciale per le zone di Trieste e di Gorizia approvato con decisione ( CEE ) n. C (88) 1596/1 del 27 settembre 1988 in attuazione del Regolamento ( CEE ) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento ( CEE ) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento ( CEE ) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, resta confermato in lire 3.420.400.000 per l' anno 1991 il finanziamento della parte ancora in corso di attuazione del programma medesimo, come rideterminato, limitatamente all' importo di lire 1.265.400.000, nella ripartizione tra gli interventi iscritti ai capitoli 3788, 3925, 3926, 3927, 7280, 7281, 7282, 7283, 7481, 7971, 7972 e 7973, risultante dall' elenco A- 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e al bilancio per l' anno 1991, e riallocato, per l' importo di lire 2.155 milioni, sugli interventi previsti agli articoli 64 e 65.
2. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno 1991 l' entrata di pari importo complessivo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato Regolamento ( CEE ) n. 2617/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sul capitolo 495 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.