Art. 51
Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.
3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.
7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.