LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 35
 Finanziamenti all' ERSA
per finanziamenti nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura un ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.