LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Beni culturali ed archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, primo e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.