LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 24
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(8)
6. 
( ABROGATO )
(9)
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
11. Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
12. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 47/1991
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
3Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
4Derogata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
5Comma 3 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
6Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
7Comma 4 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
8Comma 5 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
9Comma 6 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
10Comma 7 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
11Comma 8 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
12Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
13Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 10, L. R. 23/2013
14Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 23/2013