LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.