LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 19
 Finanziamento integrativo per la spesa sanitaria
di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di essere ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avverrà con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 170.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 20
 Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie
ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera a), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di complessive lire 80.000 milioni, ivi autorizzata per gli anni 1991 e 1992, viene suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni predetti, e lire 20.000 milioni per l' anno 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per il 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 100.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 21
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, primo comma, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 22
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata ed integrata dall' articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 23
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per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato "Progetto Spilimbergo".
2. L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004
3Parole soppresse al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 19/2006