LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 94
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 693.871 milioni, suddiviso in ragione di lire 340.045 milioni per l' anno 1991, lire 100.708 milioni per l' anno 1992 e lire 253.118 milioni per l' anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 49.400 milioni per l' anno 1991 e di lire 78.900 milioni per l' anno 1992 e parallelamente un maggior onere di lire 128.300 milioni per l' anno 1993 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 89.970 milioni, suddiviso in ragione di lire 46.910 milioni per l' anno 1991, lire 42.060 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Alla maggior spesa derivante dall' articolo 72, rispetto alle quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, si provvederà, per lire 1.200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e per lire 1.500 milioni annui dal 2007 al 2010, con la cessazione del limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato dall' articolo 148 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.