LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 78
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991 e lire 15.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.100 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.