LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 Udine ' 90
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 << Udine 90 >> - Società a prevalente partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia - in relazione alla cessazione dell' attività al 31 dicembre 1990 - ai sensi dell' articolo 2448 primo comma, del Codice civile - un contributo straordinario, sino all' importo massimo di lire 250 milioni, per il ripiano delle eventuali passività.
2. Per la concessione del contributi di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo una dettagliata relazione, corredata dalla documentazione comprovante l' ammontare delle passività predette.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 250 milione fa carico al capitolo 8375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.