LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 75
 Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali
(programmi 0.6.2 e 1.4.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i quali, con deliberazione della Giunta regionale, sia stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 45, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario, sino all' importo di lire 300 milioni, per l' acquisizione dell' immobile denominato << Casa di Attila >>, da destinare a finalità culturali, con particolare riguardo alle tematiche relative alla salvaguardia dell' ambiente.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L' erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 1, L. R. 51/1991