LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 66
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo
di spese già autorizzate
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, e lire 5.000 milioni per l' anno 1993. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 viene imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, mentre la quota di 5.000 milioni per l' anno 1993 rimane a carico del capitolo 2326 dello stato di previsione precitato.
3. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di complessive lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 26, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, come rideterminata per tale anno dall' articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e dall' articolo 87, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1991 dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene imputata, per l' importo di lire 3.000 milioni, al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e posta a carico, rispettivamente per ciascuno dei due anni, del capitolo 2504 e del capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata e, rispettivamente, rideterminata dagli articoli 33, comma 5 e 87, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
9. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 33, comma 7, della legge regionale 20 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, viene imputata, per lire 1.900 milioni, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene imputata al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, corrispondente alle quote autorizzate dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, dall' articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dagli articoli 37, comma 3, e 87, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all' Ente autonomo del porto di Trieste, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 3790 dello stato di previsione precitato.
12. La quota di lire 25.000 milioni per l' anno 1991, confermata dall' articolo 82 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene imputata, per l' importo di lire 10.000 milioni, a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.