LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 64
 Progetto di recupero ambientale
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo di lire 2.000 milioni per la realizzazione, ai sensi dell' articolo 4, punto 4, del Regolamento ( CEE ) n. 2617/80 del Consiglio del 7 ottobre 1980, come modificato e integrato dal Regolamento ( CEE ) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 e dal Regolamento ( CEE ) n. 3635/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985, del progetto di recupero ambientale dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.