LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.
2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1991, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:
a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo e zootecnico;
b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1991, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10:
a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;
b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;
d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l' anno 1991, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.
5. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.
6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultino iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali).

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003