LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 45
 Conferimento alla Cassa per il credito
alle imprese artigiane
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.