LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, la somma di lire 12,000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istruzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
2) dell' articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;
3) dell' articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.