LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 18
 Finanziamenti straordinari agli enti locali
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti Locali e loro consorzi, per l' acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica.
1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l' acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali.
2. Le domande relative alla concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 1 bis devono essere presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredate da un preventivo di spesa e da una relazione dalla quale risultino l' uso attuale e quello futuro dell' immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta; a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione dei finanziamenti predetti, gli immobili oggetto dell' intervento non potranno mutare destinazione.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore degli enti locali a sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità, ivi compresi gli atti dei procedimenti espropriativi necessari all' attuazione dei Piani di zona per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transitoria od in sede giudiziale.
7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L' erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
2Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
3Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
4Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991