LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 39

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/09/1991
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 7
 
1. All' onere complessivo di lire 40.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 31 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
2. All' onere complessivo di lire 20.000 milioni, relativo all' anno 1993 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (Partita n. 32 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
3. All' onere complessivo di lire 20.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.