LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 39

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/09/1991
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 
1. Allo scopo di assicurare il completamento delle opere individuate nell' ambito dei progetti provinciali approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1988, n. 36, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli enti che le realizzano.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti straordinari indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.