LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 39

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/09/1991
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1991 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - Programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - i seguenti capitoli:
a) capitolo 921 (2.1.232.5.09.17.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1991 e lire 4.000 milioni per l' anno 1992;
b) a decorrere dall' anno 1993 - capitolo 922 (2.1.232.3.09.17.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.

3. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 923 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991-1992;
b) a decorrere dall' anno 1993 - capitolo 924 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.

5. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 925 (2.1.232.5.08.15.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e lire 6.000 milioni per l' anno 1992;
b) a decorrere dall' anno 1993 - capitolo 926 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.

7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli:
a) capitolo 927 (2.1.233.5.10.28.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture di distribuzione dell' energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 per l' anno 1992;
b) a decorrere dall' anno 1993 - capitolo 928 (2.1.233.3.10.28.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.

9. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 929 (2.1.233.5.08.16.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
b) a decorrere dall' anno 1993 - capitolo 930 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell' ambito degli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 10/88 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.

11. Sui capitoli sottonotati, per l' anno 1991, vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 921: lire 7.000 milioni;
b) capitolo 923: lire 4.000 milioni;
c) capitolo 925: lire 3.000 milioni;
d) capitolo 927: lire 1.500 milioni;
e) capitolo 929: lire 1.500 milioni.