LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1991, n. 36

Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante << Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1991
Materia:
210.02 - Foreste

Art. 2
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Nella denominazione del precitato capitolo 2822 la locuzione << ad altri Consorzi >> viene sostituita dalla locuzione << ad altri Consorzi forestali pubblici e privati >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.