LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/1991
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.02 - Viabilità
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. In attuazione dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata << Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA >>, con sede a Pordenone, e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto della Società di cui al comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione alla Simest SpA, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge n. 19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale, rispettivamente, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi dell' articolo 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l' estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 2459 del codice civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della società medesima, da parte di società controllate dalla Regione Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;
d) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, promuova le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la Simest SpA, la sezione speciale per l' assicurazione del credito all' esportazione (SACE) ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;
e) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall' articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, suddivisa in ragione di lire 26 miliardi per l' anno 1991, lire 24 miliardi per l' anno 1992 e lire 20 miliardi per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1567 (2.1.251.5.10.28) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest - SpA con sede a Pordenone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi, suddiviso in ragione di lire 26 miliardi per l' anno 1991, lire 24 miliardi per l' anno 1992 e lire 20 miliardi per l' anno 1993.
5. Sul predetto capitolo 1567 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 26 miliardi per l' anno 1991.