LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/08/1991
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.02 - Viabilità
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1569 (2.1.236.5.10.18.) con la denominazione << Conferimento alla Autovie Venete SpA per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava >> e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
3. Sul predetto capitolo 1569 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l' anno 1991.
4. All' onere complessivo di lire 49 miliardi in termini di competenza, e di lire 6 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 12 della legge n. 19/1991.
5. A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 538 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava >> e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l' anno 1991, lire 18 miliardi per l' anno 1992 e lire 25 miliardi per l' anno 1993.
6. Sul predetto capitolo 538 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l' anno 1991.
7. L' Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all' iscrizione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all' articolo 12 della legge n. 19/1991, ai sensi dell' articolo 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991 e dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.