LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1991, n. 19

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1991
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 5
 
1.
L' articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell' ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum. >>.