LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 1991, n. 19

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1991
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 10
 
1.
Dopo l' articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è aggiunto il seguente:
<< Art. 31 bis
 
1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell' articolo 10, le spese per l' autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all' importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell' ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.
5. L' importo di cui al comma 4 va, inoltre, maggiorato degli eventuali tassi di incremento nel frattempo intervenuti tra gli indici nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per quanto attiene alle spese generali, e tra gli indici delle retribuzioni contrattuali dei dipendenti provinciali e comunali, per quanto concerne le spese per il personale, quali risultano dai dati dell' Istituto nazionale di statistica.
6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto. >>.