Art. 7
1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all' inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell' articolo 2.
2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneità dello stesso, con l' obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il Comune territorialmente competenti.
3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.
4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell' autorizzazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.