LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1991 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la stipulazione dei mutui già previsti dal bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e dal bilancio per l' anno 1990, sino alla concorrenza di lire 118 miliardi, è autorizzata e rideterminata in ragione di lire 24 miliardi per l' anno 1991, lire 39 miliardi per l' anno 1992 e lire 55 miliardi per l' anno 1993, per la copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di cui all' elenco B/1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1991 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di lire 118 miliardi.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1, risultanti alla chiusura dell' esercizio per l' anno 1991.
4. I mutui previsti al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati:
a) ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo;
b) in alternativa, ad un tasso di interesse variabile, pari al dato risultante semestralmente dalla applicazione dei parametri previsti per i mutui ad enti locali dai decreti del Ministro del Tesoro 28 giugno 1989 e 26 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato sino ad un punto per diritti e commissioni.

5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.