LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7

Alienazione di immobili del patrimonio dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/1990
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell' Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero - caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell' agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.
2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di adibire l'immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni.
4. Le cooperative che siano comodatarie dei beni di cui al comma 1 sin dal 1 gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell' acquisto degli stessi. Per l' esercizio di tale prelazione l' ERSA notificherà alle cooperative medesime entro il 31 luglio 1994 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 30 settembre 1994 equivale a rinuncia al diritto di prelazione.
5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1994 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili.
6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3.
Note:
1Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 20/1992
2Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Parole sostituite al comma 4 da art. 213, comma 1, L. R. 5/1994
4Parole sostituite al comma 5 da art. 213, comma 2, L. R. 5/1994
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 214, L. R. 5/1994
6Comma 3 sostituito da art. 5, comma 127, L. R. 30/2007