LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1990, n. 56

Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1990
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Al fine dell' attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, i beni, trasferiti all' Amministrazione regionale in applicazione dell' articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, passano gratuitamente in proprietà ai Comuni nel territorio dei quali sono situati, con l' osservanza delle norme di cui alla presente legge.
Art. 2
 
1. Il passaggio dei beni di cui all' articolo 1 al patrimonio dei Comuni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del trasferimento dal patrimonio dello Stato al patrimonio della Regione e viene attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, cui fa seguito la redazione di apposito processo verbale di consegna. Il predetto decreto, unitamente al processo verbale di consegna, costituisce ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, titolo per la trascrizione immobiliare e per voltura catastale dei beni medesimi a favore dei Comuni.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.