CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 42
1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica nei confronti dei soggetti che ripetono le domande di contributo del titolare originario ai sensi dell'
articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'
articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché ai sensi dell'
articolo 54 della citata legge regionale n. 35 del 1979, come modificato dall'
articolo 37 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26. Il medesimo divieto non trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 51, primo comma,
seconda parte, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge superstite o di figlio convivente di soggetto deceduto dopo il 6 maggio 1976, già titolare, alla predetta data, del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 43
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 44
1. Agli effetti dell' applicazione dell'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità, per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile, di transitare dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi ammessa, in via di interpretazione autentica, anche quando i soggetti soprarichiamati abbiano prestato l' adesione di cui all'
articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini di cui all'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata
legge regionale n. 30 del 1977.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 45
1. Nel caso previsto dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere presentata, anche da un comproprietario diverso da quello titolare della domanda sulla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se la demolizione è stata disposta prima di quest' ultima data.
Art. 46
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata all' acquisizione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non può farsi luogo alla stipula della convenzione per l' uso dell' alloggio destinato al titolare del diritto reale di godimento, ai sensi dell'
articolo 15, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per l' uso dell' alloggio abitualmente occupato dai soggetti indicati dall'
articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. Gli atti unilaterali d' obbligo eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.
Art. 47
1. Le disposizioni previste dall'
articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei soggetti che abbiano acquistato, per atto tra vivi, dopo gli eventi sismici e fino a novanta giorni dalla data di notifica della mancata catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la notifica viene disposta prima della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata
legge regionale n. 30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non intenda tuttavia procedere all' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell' immobile stesso.
2. Ai soggetti contemplati dal presente articolo, i contributi sono concessi, nella misura prevista dall' articolo 84 della presente legge, previa volturazione della domanda presentata dall' originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune del contratto di acquisto a norma del comma 1. I requisiti previsti dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione della domanda, nonché alla data del provvedimento di concessione e perdurare in costanza di rapporto senza soluzione di continuità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 48
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di cui all'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali si trovino nella condizione - risultante da attestazione del Comune - di non poter sostanzialmente servire all' uso cui sono destinati a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso. Le relative domande devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'
articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 non abbiano potuto dare inizio ai lavori previsti dal progetto esecutivo a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande sono considerate valide agli effetti della concessione di un nuovo finanziamento inteso al recupero della completa funzionalità degli edifici medesimi.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria; contestualmente è disposta la revoca del finanziamento assentito sul progetto rimasto inattuato.
4. Qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi di cui all'
articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato ai sensi dell' articolo 77, ultimo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio oggetto di intervento.
5. I finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati in via amministrativa.
7. Le disposizioni contenute nel comma 2 trovano applicazione anche per la ricostruzione degli edifici o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in seguito crollati per l' azione di altri agenti causali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 49
1. I benefici previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi agli interventi anche di nuova costruzione necessari alla sicurezza di edifici pubblici o di pubblica utilità ovvero di edifici destinati a soddisfare finalità sociali di carattere assistenziale, riparati o ricostruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'
articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 50
1. I benefici previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici privati riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'
articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.
4. I benefici previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi anche di nuova costruzione eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari, alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti con i benefici recati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n . 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri edificati delimitati ai sensi dell'
articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel secondo e nel
terzo comma dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 38, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole soppresse al comma 4 da art. 38, comma 3, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 51, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 52, L. R. 13/1998
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
8Integrata la disciplina del comma 4 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
Art. 51
1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall'
articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi degli interventi pubblici di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sono finanziati mediante l' utilizzo dei fondi accantonati per imprevisti, nonché delle somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Art. 52
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza del verbale di accertamento danni previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, purché venga acquisita agli atti del procedimento la dichiarazione di cui al comma 1.
2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 84, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 53
2. Sono altresì fatti validi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente disposti ai sensi del citato
articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, sulla base delle domande presentate entro il termine indicato al comma 1, anche ai fini del completamento di interventi già assistiti dai benefici recati dalla predetta disposizione normativa.
3. I benefici previsti dall'
articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982 sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con quelli previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'
articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, eventualmente assunti per ragioni di cumulo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati d' ufficio e, per l' effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
Art. 54
1.
All'
articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto in fine, il seguente comma:
<< Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all' esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.
Art. 56
1. Le disposizioni previste dall'
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Art. 57
1. All'
articolo 48, quarto comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
<< Nel caso peraltro che il contributo previsto dal citato articolo 46, sesto comma, risulti già concesso al momento dell' accertamento di cui al presente comma, questo è revocato con effetto dalla data dell' accertamento stesso. >>.
Art. 58
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 42, ottavo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal successore dell' istante deceduto.
4. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opposizioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
Art. 60
1. Al
secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:
<< Nell' ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l' assegnazione degli alloggi, l' effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti. >>.
Art. 61
1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall'
articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata.
2. I soggetti indicati al comma 1, devono iniziare i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
Art. 63
1.
All'
articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
<< Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico - edilizia.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente. >>.
Art. 64
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati fino alla entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 66
2. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 67
1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini utili indicati dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorrenti dalla notifica dell' ordinanza di demolizione, sono valide agli effetti della concessione dei benefici indicati nell'
articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un ambito di intervento unitario di riparazione, ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l' adesione ivi prevista e sia stata rilasciata regolare concessione edilizia.
2. La concessione dei contributi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di proprietà di un altro alloggio, ovunque ubicato, adeguato alla necessità del proprio nucleo familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26;
b) residenza, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettera a), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera b), è sufficiente che sussistano nei confronti di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.
Art. 69
1. L'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:
a) al primo comma, le parole << , di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del collegio arbitrale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente >> sono sostituite dalle seguenti: << o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, >>;
b) al secondo comma, le parole << di lodi arbitrali divenuti esecutivi >> sono sostituite dalle seguenti: << di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali >>.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato
articolo 70 della legge regionale n. 55 del 1986, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 70
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la composizione in sede arbitrale delle controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 71
1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri finanziari e le spese assunti a carico dell' Amministrazione regionale in relazione alle pronunce dell' autorità giudiziaria o di collegi arbitrali riguardano anche la risoluzione di controversie connesse alla esecuzione di contratti d' appalto di opere pubbliche assistite solo in parte dai finanziamenti recati dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n, 63.
Art. 72
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 75
5. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d' opera eventualmente rinnovati o prorogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni contenute nel
comma 2, dell' articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, come modificato dal comma 3 del presente articolo, sono assunte a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 85, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle predette leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 78
1.
Il
comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< 5. Non si fa luogo all' addebito delle spese di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli elenchi, eventualmente sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che gli interessati non intendano utilizzare in proprio il progetto; in tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche. >>.
Art. 79
1. All'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, dopo le parole << i contributi previsti dall'
articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, >>, sono aggiunte le parole << nonché quelli previsti dall'
articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, >>.
Art. 81
1. Le disposizioni recate dall' articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche agli edifici riparati o ricostruiti mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione a fini abitativi sia impedita a causa di fenomeni di infiltrazione d' acqua interessanti gli edifici medesimi.
2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all' impedimento dell' utilizzazione a fini abitativi, l' intervento può non di meno riguardare l' intero organismo edilizio cui l' unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d' acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 24, L. R. 13/2002
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 25, L. R. 13/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 26, L. R. 13/2002
Art. 82
2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è erogato in unica soluzione dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.
Art. 83
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dalle norme ordinate sotto il
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 84
1. I soggetti indicati nell'
articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 47 della presente legge, possono accedere:
a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio e utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare;
b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, senza far luogo alla stipula della convenzione ivi prevista, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio;
c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non ricorrano i presupposti indicati nelle precedenti lettere a) e b).
Art. 85
1. Le disposizioni di cui all'
articolo 38 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dai contributi previsti al
Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato i vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata
legge regionale n. 26 del 1988.
2. Ai fini della determinazione dei contributi, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 068/Pres., qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente al 1 giugno 1978.
Art. 86
1.
Dopo il
comma 3 dell' articolo 86 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto il seguente comma:
<< 3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data. >>.
Art. 87
1.
All'
articolo 95 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, infine, il seguente comma:
<< 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni. >>.
Art. 88
1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre al servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio 1989 alla Segreteria generale straordinaria, sono considerate utili ai fini della concessione dei benefici previsti dall'
articolo 76 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
Art. 91
1. L'
articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) al comma 1, le parole << lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere c) e d) >>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
<< 4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>;
d) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d). >>;
e) al comma 8, dopo le parole << posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi >>, sono aggiunte le seguenti:
<< e, in caso di parità, nella posizione attribuita all' intervento meglio graduato. >>.
Art. 92
1. Al
comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
<< a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l' intero edificio, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8; >>.
Art. 94
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 95
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'
articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, in favore dei soggetti concessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella
legge 30 maggio 1989, n. 220, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'
articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come inserita dall' articolo 89 della presente legge.
4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 98
1. L'
articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è così modificato:
a) la rubrica << Approvazione dei progetti esecutivi >> è sostituita dalla seguente:
<< Approvazione delle perizie e dei progettie secutivi >>;
b) al comma 1, dopo le parole << dalla presente legge, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>;
c) al comma 2, dopo le parole << Ai medesimi fini, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>.
Art. 100
1.
Dopo il
comma 1, dell' articolo 15 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è inserito il seguente comma:
<< 1 bis. Nel caso in cui le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico risultino essere già state intraprese o terminate dagli interessati, il contributo è erogato in unica soluzione e in via di sanatoria dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi. >>.
Art. 101
1. In relazione alle modifiche apportate alla
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'
articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988. I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all'
articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall'
articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.
2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, le deliberazioni di riparto dei fondi disponibili, assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'
articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 97 della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991