1. I soggetti indicati nell'
articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 47 della presente legge, possono accedere:
a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio e utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare;
b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, senza far luogo alla stipula della convenzione ivi prevista, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio;
c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non ricorrano i presupposti indicati nelle precedenti lettere a) e b).