Art. 81
1. Le disposizioni recate dall' articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche agli edifici riparati o ricostruiti mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione a fini abitativi sia impedita a causa di fenomeni di infiltrazione d' acqua interessanti gli edifici medesimi.
2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all' impedimento dell' utilizzazione a fini abitativi, l' intervento può non di meno riguardare l' intero organismo edilizio cui l' unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d' acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 24, L. R. 13/2002
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 25, L. R. 13/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 26, L. R. 13/2002