LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 52
 
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall' edificio è attestata da apposita dichiarazione del Sindaco.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza del verbale di accertamento danni previsto dall' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, purché venga acquisita agli atti del procedimento la dichiarazione di cui al comma 1.
2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 84, comma 1, L. R. 37/1993