LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 48
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali si trovino nella condizione - risultante da attestazione del Comune - di non poter sostanzialmente servire all' uso cui sono destinati a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso. Le relative domande devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 non abbiano potuto dare inizio ai lavori previsti dal progetto esecutivo a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande sono considerate valide agli effetti della concessione di un nuovo finanziamento inteso al recupero della completa funzionalità degli edifici medesimi.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria; contestualmente è disposta la revoca del finanziamento assentito sul progetto rimasto inattuato.
4. Qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato ai sensi dell' articolo 77, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio oggetto di intervento.
5. I finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati in via amministrativa.
6. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 sono disposti anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
7. Le disposizioni contenute nel comma 2 trovano applicazione anche per la ricostruzione degli edifici o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in seguito crollati per l' azione di altri agenti causali.
8. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i limiti di spesa fissati in via amministrativa, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1, L. R. 48/1991