Art. 40
1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all'
articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 37 della
legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti emigrati appartenenti alle cooperative edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli 68 e 71 della citata
legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata
legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile e sono fissati in dieci anni a decorrere dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'
articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'
articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del decreto di concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti ivi considerati i quali abbiano soddisfatto l' obbligo del rientro stabile cui era subordinata la concessione dei contributi secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli emigrati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza dei contributi per inosservanza dell' obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai benefici dai quali sono decaduti in forza delle disposizioni recate dall'
articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità di far luogo alla dichiarazione di decadenza è esclusa e la declaratoria di decadenza eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata. Per effetto dell' annullamento della dichiarazione di decadenza, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto e di importo.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I soggetti che abbiano alienato, prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' alloggio assistito dai contributi senza adempiere nei termini all' obbligo del rientro stabile, sono dichiarati decaduti in ragione del 50 per cento del contributo loro concesso. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 48/1991
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 24/2005