LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 38
 
1. Nel caso di edifici in comproprietà danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, la rinuncia ai contributi espressamente effettuata dal comproprietario richiedente a favore di altro comproprietario non richiedente comporta la volturazione d' ufficio al nome di quest' ultimo della domanda di contributo, purché non si sia ancora fatto luogo alla concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti e sempreché non ostino ragioni impeditive connesse alle titolarità del sedime.