Art. 165
1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell'
articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale in cui è stata disposta l' assunzione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età.
2. Al personale di cui al comma 1, spetta alla data di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica funzionale di inquadramento;
b) quota salario, di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
4. Qualora, per effetto dell' inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
5. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
6. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996