1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall'
articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, hanno facoltà di ottenere un contributo alternativo, di importo non superiore all' 80 per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della citata
legge regionale n. 63 del 1977, riferiti alla data di inizio dei lavori di riparazione previsti dal progetto esecutivo, per completare l' intervento di riparazione, assistito dai benefici previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, di un edificio destinato ad uso di civile abitazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata
legge regionale n. 30 del 1977.