Art. 104
1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell' impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.
3. Per l' esecuzione dell' intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' edificio. Il Sindaco, ricevuta l' istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.
4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all' emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.
6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della
legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998
4Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
5Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
6Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 83, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005