LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 102
 
1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all' uopo assegnato.
2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell' Amministrazione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Sono abrogate le disposizioni concernenti le maggiorazioni d' interesse sulle somme assoggettate a recupero contenute negli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993