LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 37/1993