LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 88
 
1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre al servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio 1989 alla Segreteria generale straordinaria, sono considerate utili ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 76 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate fino al 31 gennaio 1989 oltre il termine utile fissato dal comma 2 dell' articolo 76 della citata legge regionale n. 26 del 1988.