LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 70
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la composizione in sede arbitrale delle controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.