LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 51
 
1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall' articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi degli interventi pubblici di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sono finanziati mediante l' utilizzo dei fondi accantonati per imprevisti, nonché delle somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.