LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 50
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici privati riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.
3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell' articolo 41 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
4. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi anche di nuova costruzione eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari, alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti con i benefici recati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n . 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri edificati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 38, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole soppresse al comma 4 da art. 38, comma 3, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 51, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 52, L. R. 13/1998
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
8Integrata la disciplina del comma 4 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998