LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 45
 
1. Nel caso previsto dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere presentata, anche da un comproprietario diverso da quello titolare della domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se la demolizione è stata disposta prima di quest' ultima data.