LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 39
1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l' interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l' importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall' interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico dei soggetti richiedenti la riammissione ai benefici contributivi, ivi compresi i successori per causa di morte che hanno riassunto il procedimento di riammissione ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.
3. I provvedimenti di decadenza a norma dei commi 1 e 2 sono adottati d' ufficio dai Sindaci dei Comuni interessati entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini utili. L' anzidetto termine semestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di decadenza già verificatesi alla predetta data.
4. Rimane ferma l' applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi pubblici attuati, anche per quanto concerne le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a cura dei Comuni, degli Istituti autonomi case popolari o della Segreteria generale straordinaria.
6. Sono abrogati gli articoli 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 13 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 1, L. R. 30/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 2, L. R. 30/1988
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 48/1991
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 37/1993
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 37/1993
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 2, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 1, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 9/1994
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 9/1994
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 55, comma 1, L. R. 40/1996
11Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 40/1996
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 22, L. R. 13/1998
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 13/2000
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 39, L. R. 13/2002
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 40, L. R. 13/2002
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 41, L. R. 13/2002
17Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
18Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
19Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
20Derogata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
21Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 24/2005
22Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 2, L. R. 24/2005
23Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 24/2005
24Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 18, L. R. 23/2013