LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, per alloggi provvisori devono intendersi anche gli edifici o parte di essi o i vani eccedenti il fabbisogno del proprietario, convenzionati ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.