LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 165
 
1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell' articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale in cui è stata disposta l' assunzione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età.
2. Al personale di cui al comma 1, spetta alla data di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica funzionale di inquadramento;
b) quota salario, di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

3. Per la determinazione della quota salario di cui al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49 del 1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale di cui alla lettera a).
4. Qualora, per effetto dell' inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
5. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
6. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996